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- Qual è la definizione di "e-commerce"?
Ai fini del bando "e-commerce", sono finanziabili tutte quelle iniziative dirette a promuovere
e supportare la vendita attraverso internet di beni e servizi da parte delle imprese. E'
auspicabile, ma non necessaria la conclusione on line della transazione: pertanto la
conclusione dei contratti potrà avvenire anche nelle forme tradizionali. E' però
necessario che i progetti prevedano la creazione di un sito che garantisca un
livello di interazione reciproca tra impresa e consumatore (nel caso di progetti
Business to Consumer) e tra impresa e impresa (nel caso di progetti Business to
Business) e che consenta la possibilità di avviare on-line la procedura di acquisto.
A titolo indicativo ma non esaustivo, il sito dovrà prevedere - come requisiti minimi -
la possibilità di: avviare la trattativa; inviare e confermare ordini; accedere a prezzi
e tariffe; consultare le specifiche tecniche dei prodotti; chiedere e ottenere informazioni,
preventivi (anche personalizzati), condizioni contrattuali e modalità di conclusione dei
contratti. Non sono ammissibili i progetti per la creazione di meri "siti vetrina" a
scopo promozionale, che non prevedano un'interazione two way tra impresa/cliente o tra
impresa/impresa, secondo le modalità sopra descritte.
- Quali tipologie di iniziative possono rientrare in quelle finanziabili
dal bando "Quick Response"?
Ai fini del bando "quick-response", sono finanziabili tutte quelle iniziative volte allo
sviluppo di collegamenti telematici, alla velocizzazione dei flussi logistici, allo scambio
ed alla acquisizione automatica di informazioni, alla creazione di piattaforme per lo sviluppo
di sistemi standardizzati per il monitoraggio delle varie fasi di produzione e commercializzazione,
tramite tecnologie informatiche e telematiche, combinate alla diffusione di internet.
Nell'ambito dei progetti "quick response", possono essere finanziate anche attività di
e-commerce, che rappresentino un ulteriore sviluppo dei progetti stessi.
Nel caso di progetti presentati da imprese in forma singola, sono finanziabili le iniziative dirette a collegare l'impresa a reti telematiche già costituite.
Non è finanziabile il collegamento telematico attivato all'interno della singola impresa (intranet).
In presenza di una rete telematica già costituita sono agevolabili i progetti che ne prevedano l'ampliamento attraverso l'acquisto di nuovo hardware e nuovo software (con esclusione di spese di cui alle voci b e c).
- Chi può beneficiare delle agevolazioni?
Tutte le imprese, i consorzi e società consortili, le società consortili miste tra imprese
industriali, commerciali e di servizi, consorzi di sviluppo industriale e centri per
l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale, operanti nei settori ammessi al regime "de minimis",
ubicate in tutto il territorio nazionale.
Non sono ammissibili alle agevolazioni gli Enti Pubblici Economici in quanto non si configurano
come imprese individuali o societarie con finalità private. Sono, inoltre, escluse le imprese,
anche di tipo associativo, condotte a scopo non lucrativo.
Sono ammissibili alle agevolazioni le società di servizi costituite da liberi professionisti.
- Qual è la misura delle agevolazioni?
Le agevolazioni di cui alla Circolare n. 900501 sono concesse a ciascuna
impresa in misura pari al 50% (per i progetti presentati da singole imprese o
da raggruppamenti composti da 2 a 14 imprese), ovvero in misura pari al 60%
(per i progetti presentati da raggruppamenti composti da 15 o più imprese).
Le agevolazioni di cui alla Circolare n. 900502 sono concesse a ciascuna impresa
in misura pari al 50% (per i progetti presentati da singole imprese o da raggruppamenti
composti da 2 a 4 imprese), ovvero in misura pari al 60% (per i progetti presentati da
raggruppamenti composti da 5 o più imprese).
- Qual è la forma delle agevolazioni?
L’agevolazione per l’e-commerce consiste in un credito d’imposta. Esso è un bonus fiscale,
utilizzabile dal soggetto beneficiario a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
data di ricezione della comunicazione del decreto di fruizione, ed entro un periodo massimo
di 3 anni. Il credito d’imposta concesso è utilizzabile ai fini del pagamento presso il
Concessionario competente per territorio del servizio di riscossione dei tributi, delle
imposte e degli altri oneri in compensazione dei versamenti effettuati con il modello F24,
di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le agevolazioni per il quick response consistono invece in un contributo in conto capitale.
- Qual è la differenza tra spese "agevolabili" e spese
"ammissibili" alle agevolazioni?
Le spese "agevolabili" sono tutte quelle riferite: - all'acquisto (anche a rate),
al leasing, alla locazione di hardware e software, nonché all'hosting e all'housing
(voce a); alla consulenza ed al tutoraggio, di cui alla voce b); - alla formazione
e all'e-learning di cui alla voce c) del par. 2.2 delle Circolari nn. 900501 e 900502.
Sono "ammissibili" alle agevolazioni sole quelle spese agevolabili che sono state pagate
dopo il 28/12/2002. I contratti di locazione finanziaria, gli affitti e gli acquisti a
rate di hardware e software non sono ammessi alle agevolazioni se conclusi prima del 28
dicembre 2002.
- Cosa si intende per agevolazioni secondo il regime "de minimis"?
Le agevolazioni "de minimis" sono aiuti di importo ridotto (fino a 100.000 euro) ai quali
non si applica il divieto di cui all'articolo 87 del Trattato e che non sono pertanto
soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione di cui all'articolo 88, poiché si ritiene
che gli stessi non incidano sugli scambi e sulla concorrenza. Le disposizioni relative agli
aiuti "de minimis" sono contenute nel Regolamento (CE) N.69/2001 della Commissione, nel quale,
oltre alla fissazione del limite massimo di 100.000 euro e delle regole di cumulo, è prevista
la non applicabilità della regola "de minimis" ad alcuni settori particolari (v. allegato 1 alle
Circolari nn. 900501 e 900502).
- Quali sono i termini per la presentazione delle domande?
Le imprese potranno presentare le domande a partire dal 27 febbraio 2003 fino ad esaurimento
fondi e comunque non oltre il 27 maggio 2003. Non appena venga verificato l'esaurimento
delle risorse disponibili, la chiusura dei termini verrà pubblicata su uno dei seguenti
siti Internet: "www.minindustria.it", "www.mcc.it", "www.ipi.it", "www.legge388.info".
- Quali sono le modalità di presentazione delle domande?
Le domande di agevolazione possono essere presentate secondo le modalità descritte su uno dei
seguenti siti Internet: "www.minindustria.it", "www.mcc.it", "www.ipi.it", "www.legge388.info".
- Come avviene la prenotazione delle risorse?
La prenotazione avviene sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e
comunque fino ad esaurimento delle risorse. Alle domande presentate nella stessa giornata
verrà attribuito lo stesso ordine cronologico.
- In quale misura sono ammissibili le spese di cui alla voce b) e c)
del par. 2.2 delle Circolari nn. 900501 e 900502?
Tutte le spese di cui alle voci b) e c) sono ammissibili nel limite del 20% del totale delle
spese agevolabili del progetto.
- Cosa si intende per "centri per l'innovazione e per lo sviluppo
imprenditoriale"?
Si tratta di reti di imprese volte all'innovazione e allo sviluppo, iscritte al Registro
delle Imprese.
- Le associazioni di categoria possono beneficiare delle
agevolazioni?
No, esse possono ricoprire il ruolo di soggetti promotori.
- L'iscrizione al registro delle imprese è necessaria ai fini della
presentazione delle domande?
Nel caso delle società, l'iscrizione ha valore costitutivo della personalità giuridica:
una società, di persone o di capitali, che non sia iscritta al registro delle imprese non
può pertanto presentare domanda di agevolazione.
Le ditte individuali, invece, anche se non iscritte al registro delle imprese, possono
presentare domanda di agevolazione.
- Quali documenti devono essere compilati per la presentazione
della domanda di prenotazione?
Nel caso di aggregazione di imprese, gli allegati 2 e 2bis, ad opera del soggetto promotore,
mentre ciascuna impresa dovrà compilare la scheda-impresa di propria pertinenza (allegato 3)
ed il questionario (allegato 3bis). Se il soggetto promotore è anche soggetto beneficiario, è
necessario che esso compili anche gli allegati 3 e 3bis.
Nel caso di domanda presentata da una singola impresa, dovranno essere compilati esclusivamente
gli allegati 2 e 3bis.
In entrambi i casi andrà allegata alla domanda la "relazione di progetto" che potrà essere
redatta anche secondo le indicazioni disponibili sui siti "www.legge388.info",
"www.minindustria.it", "www.mcc.it", "www.ipi.it".
- Cosa si intende per "dotazioni interne" (punto 2.3 delle Circolari
nn. 900501 e 900502)?
Per "dotazioni interne" si devono intendere i beni di nuova fabbricazione (hardware,
software, terminali, connessioni) ad uso "promiscuo", ossia quelli utilizzati dall'
imprese sia per la realizzazione del progetto finanziato dai bandi in oggetto, sia per attività
di gestione aziendale ordinaria. Pertanto i beni che hanno una destinazione totalmente estranea
al progetto non sono ammissibili alle agevolazioni.
I costi per dotazioni interne dovranno essere indicati sotto la voce di spesa a).
L'impresa, nella relazione di progetto, dovrà fornire una descrizione di tali costi,
specificando la tipologia e l'utilizzo dei beni ad uso promiscuo.
- La relazione di progetto di cui al par. 1.7 della Circolare n.
900501 ed al par. 1.8 della Circolare n. 900502 deve essere sempre allegata alla domanda
di prenotazione?
Si, anche nel caso di un progetto presentato da una singola impresa.
- Quali elementi deve contenere la relazione di cui al par. 1.7
della Circolare n. 900501 ed al par. 1.8 della Circolare n. 900502?
La relazione deve contenere gli elementi indicati dalla Circolare. Per la redazione di
tale relazione può essere utilizzato lo schema disponibile su uno dei seguenti siti
Internet: "www.minindustria.it", "www.mcc.it", "www.ipi.it", "www.legge388.info".
- Una stessa impresa può far parte di diverse aggregazioni
e presentare domanda di agevolazione per i relativi progetti?
Si, fermo restando il divieto di presentare più domande a fronte degli stessi investimenti
e nel rispetto del limite massimo di 100.000 Euro di agevolazioni "de minimis" nel triennio.
- Cosa si intende per "tempi di messa a regime" (Par. 1.7
della Circolare n. 900501 e par. 1.8 della Circolare n. 900502, Punto B4 dell'Allegato
2 alla Circolare n. 900501 e Punto B5 dell'Allegato 2 alle Circolari 900502)?
Si tratta del periodo di tempo che secondo l'impresa è necessario perché il progetto diventi
operativo.
- Cosa si intende per "tutoraggio"?
Si intende l'assistenza alla attuazione del progetto e l'accompagnamento alla realizzazione
ed all'esercizio dello stesso, per un tempo massimo di 14 mesi dalla data del decreto di
concessione delle risorse.
- Sono agevolabili le spese per consulenze non specifiche,
quali ad esempio le consulenze per la predisposizione della domanda di agevolazione?
No.
- La domanda deve essere presentata in duplice copia: ciò
significa che al Gestore devono pervenire due domande in originale ed in regola con
l'imposta di bollo?
Al Gestore deve essere presentata una domanda in originale ed in regola con
l'imposta di bollo ed una fotocopia della stessa.
- Ai fini della validità della dichiarazione sostitutiva di atto
notorio è necessaria l'autenticazione da parte del notaio o del pubblico ufficiale del
Comune?
No: ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000, la dichiarazione è valida anche se sottoscritta e
presentata unitamente ad una fotocopia non autenticata del documento di identità del
sottoscrittore.
- Nel punto B4 della domanda di prenotazione (allegato 2 della
Circolare n. 900502), sotto quale voce vanno indicate le spese per e-learning?
Sotto la voce c), insieme alle spese per la formazione del personale, e non sotto la voce b)
come erroneamente indicato nel modulo di domanda allegato alla Circolare n. 900502,
modificata con Circolare n. 946014 del 14/1/2003 (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22/1/2003).
- Nel caso in cui la domanda di agevolazione venga presentata da
un procuratore speciale, occorre allegare la procura speciale alla domanda?
No, la procura va semplicemente tenuta a disposizione presso l'impresa.
- Come si distinguono le spese per software (voce a) da quelle
per lo sviluppo di applicativi per le nuove tecnologie (voce b del par. 2.2 delle
Circolari nn. 900501 e 900502)?
Sotto la voce a) vanno riportate le spese relative a pacchetti software preconfezionati,
mentre sotto la voce b) vanno indicate le spese che l'impresa sostiene per lo sviluppo
e la personalizzazione di software da adattare alle proprie esigenze.
- Cosa si intende per progetto "completato"?
Il progetto si intende completato quando tutti i beni sono stati fatturati ed installati e
l'impresa ha pagato almeno l'80% del costo del progetto ammesso alle agevolazioni con
il decreto di prenotazione delle risorse e comunque il 100% delle spese di cui alle voci b) e
c) del par. 2.2 delle Circolari nn. 900501 e 900502 (tra cui le spese per la consulenza ed il
tutoraggio, la formazione e l'e-learning).
- Come e quando viene erogata l'agevolazione?
L'erogazione dell'agevolazione avviene sempre in due tranche, a fronte di due domande di
fruizione: la prima riguarda il 90% dell'agevolazione, calcolato sul totale dell'investimento
fatturato. La seconda domanda di fruizione, per l'erogazione del saldo (il restante 10%),
dovrà essere presentata, con le stesse modalità della prima, entro i primi due esercizi
successivi al completamento del progetto, a condizione che l'impresa abbia raggiunto i
risultati economici previsti (qualora l'impresa non presenti la domanda di erogazione a
saldo entro il termine previsto, l'agevolazione verrà confermata nell'importo già erogato).
È bene ricordare che:
- la prima domanda di fruizione può essere presentata solo se l'impresa ha completato
il progetto;
- la documentazione comprovante le spese sostenute andrà comunque presentata alla
sede legale del Gestore anche nel caso in cui l'impresa, o le imprese, non abbiano
conseguito i risultati in termini economici previsti in sede di domanda.
- In quali casi si procede alla revoca delle agevolazioni?
Oltre ai casi previsti dall'art. 9 del D. Lgs 123/1998, la revoca viene disposta anche qualora
l'impresa benefici, per gli stessi investimenti (beni e servizi), del credito d'imposta di
cui alla Circolare n. 900501 e del contributo in conto capitale di cui alla Circolare n. 900502,
ovvero benefici di una delle due agevolazioni previste dalle Circolari nn. 900501 e 900502 e di
qualsiasi altra agevolazione pubblica - anche in forma "de minimis".
- Si può procedere al pagamento per contanti delle spese per
le quali è stata richiesta l'agevolazione?
No.
- Possono presentare domanda di agevolazione ai sensi della
Circolare n. 900502 le sole aziende appartenenti ai settori tessile, dell'
abbigliamento e calzaturiero oppure anche le aziende produttrici di software o
di macchinari ed attrezzature destinati ai settori sopramenzionati?
Possono presentare domanda di agevolazione, oltre alle aziende appartenenti ai settori
tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, anche le aziende produttrici di beni, servizi,
macchinari ed attrezzature il cui fatturato si riferisca prevalentemente a rapporti
commerciali con i settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. La misura della prevalenza
verrà valutata su un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi per le imprese di nuova costituzione,
altrimenti si riferirà al fatturato degli ultimi due esercizi.
- Sono agevolabili le commesse interne?
No.
- A chi deve essere rivolta la formazione?
Al personale legato all'azienda da tutte le tipologie di contratto. I soci o l'imprenditore
potranno beneficiare delle agevolazioni solo se iscritti al libro matricola dell'impresa.
- Sono agevolabili beni come le web cam, i palmari
e le fotocamere digitali?
No
- Sono agevolabili beni come i PC portatili?
Si, solo come dotazione interna
- Un'ATI può essere soggetto promotore?
Si
- E' agevolabile la realizzazione da parte di una società che
svolge un servizio per conto di altre società, avente ad oggetto ad esempio la predisposizione
di una banca dati da utilizzarsi da parte delle società stesse e dei loro clienti?
Si, in quanto l'attività di gestione dati appare finalizzata alla fidelizzazione della clientela
delle società committenti.
- E' agevolabile la costruzione di un sito vetrina?
No
- L'inserimento del sito nei motori di ricerca (al fine di ottenere
la diffusione dello stesso) è considerato agevolabile?
Si, ma solo se fa parte di un pacchetto software, in quanto tale inserimento ha un prezzo
non sempre comparabile con il mercato ed è spesso soggetto a variazioni in funzione del
periodo e della collocazione sul motore di ricerca.
- Cos'è la "scalabilità" del progetto indicata
nella relazione consigliata?
La scalabilità consiste nell'adattamento del progetto per esigenze future.
- Nel caso in cui un software venga interamente
realizzato da una software house per l'impresa beneficiaria, le relative
spese rientrano nella voce a) o nella voce b)?
La società che ha studiato lo sviluppo di applicativi deve distinguere, nella fattura,
tra le voci rientranti nella lettera a) (software di base) e quelle rientranti nella lettera
b) (personalizzazione del software di base), allegando una relazione che individui la tipologia
dei costi indicati in fattura. Se non è possibile distinguere le diverse tipologie di spesa,
allora il costo relativo al software va considerato sotto la voce b).
- Al fine delle agevolazioni dopo quale data i beni/servizi devono
essere consegnati o installati?
I beni / servizi devono essere consegnati o installati dopo il 28/12/2002.
- Sono ammissibili gli investimenti presso terzi?
Si, ma il beneficiario delle agevolazioni (proprietario o affittuario o locatario) del
bene dovrà dichiarare le ragioni per cui i beni sono presso terzi. Il terzo presso cui sono
installati tali beni dovrà dichiarare che l'utilizzo degli stessi è destinato al beneficiario
delle agevolazioni.
- Su quali documenti va apposta la marca da bollo?
Su tutti gli allegati delle Circolari nn. 900501 e 900502.
- Quali importi devono essere indicati nelle voci b) e c)
del punto B4 dell'allegato 2 delle Circolari nn. 900501 e 900502?
Devono essere riportati tutti i costi agevolabili del progetto, ossia gli importi complessivi
delle spese, senza tener conto delle limitazioni previste dalle Circolari.
- Come va interpretato il termine "oltre" all'allegato 5
bis delle circolari n. 900501 e n. 900502?
La parola "oltre" va interpretata in modo tale da indicare un ammontare che in valore assoluto
sia superiore a "-10" e "+ 10".
- Nel caso di progetti di quick response che non prevedano
anche attività di e.commerce, i risultati economici attesi come vanno espressi?
In questo caso, i risultati economici vanno indicati nella relazione di progetto allegata, in
cui si devono fornire indicatori, anche di natura qualitativa, che attestino un eventuale
miglioramento dei risultati dell'impresa.
- Sono agevolabili, all'interno di aggregazioni, le spese
sostenute per acquisti di HW e SW venduti da imprese che fanno parte
dell'aggregazione stessa?
Si, ma solamente le spese sostenute per acquisti di hardware e software e purché ricorrano
le condizioni di ammissibilità e di congruità. Non sono agevolabili i costi di hardware e
software che rimangono a carico dell'impresa fornitrice. E' necessario poi che nella perizia
giurata, da inviare con la domanda di fruizione delle risorse, venga fornita una dettagliata
spiegazione sulla congruità e sulla corretta imputazione dei costi per le forniture di tutti
i soggetti appartenenti alla stessa aggregazione.
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